COMUNICATO
STAMPA
BETONCABLO/AMMINISTRAZIONE
DI SENAGO: Project Financing cimitero
La
pubblicazione della sentenza T.A.R
Lombardia ha scatenato la corsa a prendersi meriti ed addossare colpe, come era
prevedibile Perdendo la ragionevolezza e l’obbiettività che dovrebbe
contraddistinguere chi fa politica ma oramai, la decadenza, è endemica.
Settimana
scorsa, il Sindaco si è precipitato a comunicare sui social e alla stampa, che
la sua Giunta avrebbe vinto il contenzioso con l’azienda Betoncablo che l’aveva
chiamata in giudizio con una richiesta di risarcimento pesante, accusando la passata amministrazione
della scelta fatta con il Project Financing e prendendosi i meriti per aver
bloccato l’operazione. A questo punto,
noi di Rinnovamento Democratico per
Senago abbiamo ritenuto opportuno esprimere anche le nostre considerazioni sull’accaduto.
Premesso
che il T.A.R. Lombardia si è espresso sull’iter dell’atto attraverso la
valutazione di documenti ufficiali, sono chiari ed evidenti le responsabilità
dell’errore dal punto di vista amministrativo che devono essere imputate alla Giunta Fois, ma dalla lettura attenta dei
documenti sono evidenti anche responsabilità politiche e condivisione da parte
di altri soggetti.
Cominciamo
con l’affermare che NON è affatto
vero che la giunta Beretta ha vinto il contenzioso, nel dispositivo del DIRITTO
viene riportato: (…) “ Deve, invece, essere esaminata la domanda di
risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale .
2. In ordine a tale profilo di responsabilità
– che trova fondamento normativo negli articoli 1337 e 1338 del codice civile –
la Giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai giunta alla conclusione della
piena configurabilità della pubblica amministrazione.”(…)
(…) “ 2.1 Nel caso di specie non può sottacersi che la condotta del Comune di
Senago appare connotata da colpe, nel senso di negligenza e imperizia,
per le ragioni che si esporranno. Il progetto preliminare di ampliamento del
cimitero, oggetto della procedura di progetto, appariva sin dall’origine non
rispettoso della distanza minima inderogabile di cui alla fascia di rispetto
cimiteriale. La deliberazione di Giunta
Comunale n° 100 e n° 104 avevano quindi ad oggetto un piano di edificazione già
viziato all’origine e la circostanza non è smentita dalla difese
dell’amministrazione” (…)
Ed infine nelle conclusioni termina
affermando: (…) Le spese seguono la SOCCOMBENZA,
seppure parziale, del Comune e sono liquidate come da dispositivo” (…).
Crediamo
che di fronte ad Atti del genere, non si possa assolutamente affermare di aver
vinto la causa, sicuramente si è ridotta di molto la richiesta di risarcimento
ma questo è dovuto alla semplice ma essenziale condizione che la Ditta Promotrice
del progetto sapesse bene dei vincoli disattesi, non per altri motivi.
Queste
considerazioni giuridiche, scritte nero su bianco dai giudici del TAR, pesano
però pesantemente anche a livello politico e adesso ne spieghiamo i motivi. Le
scelte della passata amministrazione furono fatte attraverso delle delibera di
Giunta e non di Consiglio Comunale,
questo passaggio, fortunoso per la minoranza di allora (Lega, Forza
Italia e Vivere Senago) è vero che non
coinvolge questi ultimi dal punto
di vista di un eventuale risarcimento di danno erariale, ma non li assolve da
altre responsabilità. Furono fatte ben 5 commissioni
consiliari alle quali parteciparono anche tutti gli esponenti di questa
maggioranza in cui si discusse e si condivise di tutto tranne che
andare a verificare i presupposti tecnici che ne legittimavano l’atto, eppure
ne erano a conoscenza tutti. Non solo perché, come riportato correttamente dal
parere sfavorevole l’ ATS aveva già segnalato l’anomalia e la mancanza del Piano Cimiteriale conforme ai requisiti
richiesti dal R.R 6/2004 in occasione dell’approvazione del Documento di Piano
del PGT dl 2014 e con una successiva nota del 24.02.2017,ma
anche perché il locale M5s aveva intrapreso una campagna di mobilitazione
pubblica contro quel progetto con richieste di documentazione e risposte. Il 02
gennaio 2017 il M5s protocollò in Segreteria una richiesta di copia del Piano Cimiteriale ( che tutti
sapevano che non c’era) e per conoscenza
fu inviata a TUTTI i
consiglieri comunali, non solo ma
proposero alla Commissione Urbanistica per l’assetto del Territorio di
discutere la possibilità di portare in
Consiglio Comunale come punto all’ordine del giorno , la Petizione sottoscritta
da molti cittadini di Senago in cui si chiedeva il ritiro delle delibere di
proposta del Project Financing. L’allora Presidente della Commissione ed oggi
Assessore della Giunta Beretta, Mario Milani chiese di NON portare in votazione
tale argomento . Il Sindaco Beretta e la sua coalizione ha condiviso in pieno tale tipo di progetto, sempre, fino
a quando il parere perentorio e chiaro dell’ATS li ha convinti a cambiare
strada per evitare il peggio. A questo
punto sono chiare le responsabilità
anche di questa Amministrazione che ha dimostrato, come la precedente, una
condotta connotata da colpe, nel senso di negligenza e imperizia e scarsa capacità di
svolgere il proprio ruolo di controllori, compito richiesto in modo specifico ai consiglieri di
minoranza.
Tra
questi negligenti consiglieri spicca l’allora Presidente della Commissione Urbanistica e per
l’assetto del Territorio ed attuale
Assessore all’urbanistica Arch. Mario Milani, in quanto ha sposato sin
dall’inizio questo tipo di progetto, lo ha condiviso e lo ha promosso
pubblicamente. Ci fa specie che un professionista locale, operante nel settore dell’urbanistica, non
sapesse della mancanza del Piano regolatore Cimiteriale e non sia andato a
verificare le segnalazioni che ne indicavano l’inesistenza. Invece di
pontificare il comportamento di questa
amministrazione, proponente atto avverso il ricorso, dovrebbe per rispetto dei
cittadini, rassegnare immediatamente le proprie dimissioni da Assessore.
SENTENZA TAR PER LA LOMBARDIA
Pubblicato il 11/12/2018
N. 02785/2018
REG.PROV.COLL.
N. 01256/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
1256 del 2018, proposto da
Betoncablo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Turri e Laura Erika Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Betoncablo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Turri e Laura Erika Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Senago, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni
Quadri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Milano, via Santa Tecla, 5;
nei
confronti
BG Edile Servizi S.r.l., non costituita in
giudizio;
per
l'annullamento
in via principale, della deliberazione di
Giunta Comunale n. 60 del 20.3.2018 e della determina dirigenziale n. 243 del
16.4.2018 (docc. nn. 1 e 2), comunicate entrambe in data 16.4.2018; della nota
trasmessa a mezzo pec in data 16.4.2018 (doc. n. 3); per quanto occorrer possa,
della lex specialis di gara; nonché per il risarcimento del
danno in forma specifica o per equivalente nella misura che verrà determinata
in corso di causa;
o, in via subordinata, per la condanna del
Comune di Senago al risarcimento, a titolo di responsabilità precontrattuale,
dei danni patiti da Betoncablo Spa in conseguenza della deliberazione di Giunta
Comunale n. 60 in data 20.3.2018 e della conseguente determina dirigenziale n.
243 del 16.4.2018, per come saranno quantificati in corso di causa e, comunque,
in misura non inferiore a euro 767.000,00, oltre interessi e rivalutazione
monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Comune di Senago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
22 novembre 2018 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Il Comune di Senago (MI) avviava una
procedura di “project financing” finalizzata alla progettazione ed alla
costruzione per l’ampliamento del cimitero comunale.
Al termine del procedimento, svolto ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”),
risultava aggiudicataria provvisoria della gara la società Betoncablo Spa.
Tuttavia, l’Agenzia di Tutela della Salute
della Città Metropolitana di Milano (ATS, già ASL di Milano), chiamata ad
esprime un parere igienico sanitario sul progetto, emetteva un parere
sfavorevole, in quanto le nuove strutture cimiteriali da realizzarsi si
sarebbero collocate ad una distanza minore di 50 metri dall’area adiacente,
destinata ad attività produttiva in esercizio.
A fronte del citato parere negativo, la
Giunta Comunale di Senago con deliberazione n. 60/2018 annullava gli atti di
Giunta relativi alla procedura di finanza di progetto di cui sopra.
In seguito, attraverso la determinazione
dirigenziale n. 243/2018, erano annullati gli altri atti di gara di competenza
dirigenziale.
Betoncablo proponeva di conseguenza il
ricorso in epigrafe, con domanda di annullamento e di risarcimento del danno,
anche a titolo di responsabilità precontrattuale.
Si costituiva in giudizio il Comune di
Senago, concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 22.11.2018, la
causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1 Con il primo motivo del ricorso,
l’esponente chiede l’annullamento degli atti impugnati per la presunta
violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, per omessa comunicazione
dell’avvio del procedimento di autotutela.
La doglianza è infondata.
L’annullamento in autotutela dei
provvedimenti di Giunta e dirigenziali relativi alla procedura di finanza di
progetto (cfr. i documenti 1 e 2 della ricorrente), era disposto alla luce del
parere negativo dell’ATS di Milano, la quale evidenziava che le nuove strutture
cimiteriali non avrebbero rispettato la distanza minima (50 metri), dall’area
adiacente, destinata allo svolgimento di attività produttive tuttora in
esercizio (cfr. per il parere il doc. 16 della ricorrente).
L’ATS rilevava altresì che il Comune non
aveva ancora adottato il Piano Cimiteriale conforme a quanto richiesto dal
regolamento della Regione Lombardia (RR) n. 6/2004, nonostante le pregresse
sollecitazioni.
In pratica, l’autorità preposta al
controllo sanitario evidenziava la mancata osservanza della fascia di rispetto
cimiteriale di cui all’art. 338 del RD n. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi
sanitarie), che prevede un limite di 200 metri, eccezionalmente riducibile a 50
metri (la norma statale è praticamente riprodotta nell’art. 8 del regolamento regionale
n. 6/2004).
Orbene, la stessa ricorrente ammette che
il Comune le aveva dato notizia del parere negativo dell’ATS, rilevando la
necessità di una attenta valutazione della questione (cfr. il doc. 12 della
ricorrente).
Il parere era poi trasmesso all’esponente,
in risposta ad una sua specifica richiesta (cfr. i documenti 13 e 14 della
ricorrente).
A fronte della lettura del parere,
Betoncablo inviava una diffida al Comune, prendendo espressamente posizione
sulle questioni sollevate dall’ATS, reputandole non ostative alla
sottoscrizione della convenzione e comunque imputabili alla sola
amministrazione (cfr. il doc. 15 della ricorrente).
Ciò premesso, l’esponente non può
lamentare l’omesso invio dell’avviso di avvio del procedimento, posto che la
stessa era perfettamente a conoscenza del parere dell’ATS e che sullo stesso
aveva anche interloquito con l’amministrazione.
La giurisprudenza, come noto, ammette che
la conoscenza del procedimento possa essere acquisita anche mediante atti
diversi dalla formale comunicazione ex art. 7 della legge 241/1990 (cfr., fra
le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 17.8.2017, n. 4027).
Si conferma, quindi, il rigetto del primo
mezzo.
1.2 Nel secondo motivo è lamentata la
violazione delle norme sull’autotutela amministrativa, sostenendosi che non
potrebbero essere ravvisati i presupposti di legge per l’annullamento
dell’intera operazione di finanza di progetto.
Anche tale censura è priva di pregio:
l’ATS ha rilevato l’inosservanza della fascia di rispetto cimiteriale quale
conseguenza della realizzazione dell’ampliamento della struttura cimiteriale e
tale circostanza (violazione delle distanze minime) non è contestata in fatto.
Orbene, il rispetto delle distanze minime
fra il cimitero e le opere vicine è assolutamente vincolante e la fascia di
rispetto cimiteriale non può essere derogata se non per le peculiari ed
eccezionali ragioni di cui al citato art. 338, non rinvenibili però nel caso di
specie.
L’obbligo dell’osservanza della fascia di
rispetto obbedisce a superiori interessi generali di tutela della salute e
dell’igiene pubblica – oltre che di “pietas” verso i defunti –
interessi che appaiono senza dubbio prevalenti su quello vantato dall’esponente
all’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero, senza contare – nel caso
di specie – anche l’interesse dei vicini alla prosecuzione dell’attività
produttiva svolta da tempo nell’adiacenza del cimitero (sulla natura
inderogabile del vincolo cimiteriale e sulla pluralità di interessi dallo
stesso tutelati, si vedano, fra le più recenti: Consiglio di Stato, sez. IV,
23.4.2018, n. 2407 e 13.12.2017, n. 5873).
In conclusione, deve rigettarsi anche il
secondo motivo e quindi l’intera domanda di annullamento proposta con il
ricorso.
Parimenti risulta infondata la domanda di
risarcimento del danno conseguente all’annullamento.
Deve, invece, essere esaminata la domanda
di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
2. In ordine a tale ultimo profilo di
responsabilità – che trova fondamento normativo negli articoli 1337 e 1338 del
codice civile – la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai giunta alla
conclusione della piena configurabilità della responsabilità precontrattuale
della pubblica amministrazione, la quale è tenuta a rispettare non solo le
norme di diritto pubblico che presiedono alla propria attività autoritativa, ma
anche quelle dell’ordinamento civile sul comportamento seconda buona fede anche
nel corso delle trattative volte alla stipulazione di un contratto (si veda sul
punto la fondamentale pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
n. 5/2018).
Anche nelle procedure di evidenza pubblica
trova spazio l’obbligo di comportamento secondo buona fede, per tutto lo
svolgimento della procedura, e la violazione dell’obbligo può far sorgere una
responsabilità risarcitoria anche in presenza di atti amministrativi legittimi
(cfr. ancora la citata sentenza della Plenaria).
2.1 Nel caso di specie non può sottacersi
che la condotta del Comune di Senago appare connotata da colpa, nel senso di
negligenza e imperizia, per le ragioni che si esporranno.
Il progetto preliminare di ampliamento del
cimitero, oggetto della procedura di finanza di progetto, appariva sin
dall’origine non rispettoso della distanza minima inderogabile di cui alla
fascia di rispetto cimiteriale.
Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 100
e n. 104 del 2016 (cfr. i documenti 4 e 5 della ricorrente), avevano quindi ad
oggetto un piano di edificazione già viziato all’origine e la circostanza non è
smentita dalla difese dell’amministrazione, la quale evidenzia invece che il
progetto preliminare deve essere attribuito al promotore del “project
financing”, vale a dire la società BG Edile Servizi Srl (cfr. anche il
provvedimento impugnato, doc. 1 della ricorrente).
Tuttavia, il progetto del promotore è
stato esaminato ed accettato dai competenti uffici comunali, che lo hanno
validato – ai sensi dell’art. 26, comma 8, del codice – con nota a firma del
responsabile del servizio tecnico comunale e del responsabile del procedimento
(cfr. il doc. “4 e” della ricorrente, pagine 77 e seguenti).
Il Comune ha così accettato e fatto
proprio il progetto preliminare del promotore senza chiedere alcun parere
preventivo all’autorità di controllo sanitario (ATS), e senza avvedersi che la
nuova struttura non avrebbe osservato la fascia di rispetto cimiteriale.
La condotta dell’amministrazione non
appare quindi rispettosa delle regole di diligenza media – o ordinaria – che
ciascuno dovrebbe porre nel compimento dei propri atti giuridici (cfr. l’art.
1176 comma 1 del codice civile).
Il difensore del Comune evidenzia a tale
proposito che anche l’esponente non dovrebbe andare esente da responsabilità, non
avendo opportunamente verificato il progetto preliminare e avendo quindi
presentato una proposta tecnica sostanzialmente erronea, non essendosi avveduta
dell’esistenza del vincolo cimiteriale inderogabile (cfr. il doc. 7 del
resistente, vale a dire l’offerta tecnica di Betoncablo, che al punto 2.3 pag.
4/10, attesta il rispetto del vincolo cimiteriale ed anche il progetto
definitivo dell’aggiudicataria, doc. 10 del resistente, pag. 4/10, sempre sul
vincolo citato).
L’esponente, si aggiunge nelle difese comunali,
è un operatrice professionale nel campo delle costruzioni e ben avrebbe potuto
avvedersi dell’errore di progettazione preliminare di cui è causa.
Sul punto, reputa il Collegio che tale
circostanza abbia certo rilevanza ma che non escluda però la responsabilità
dell’amministrazione, assumendo semmai un ruolo specifico in sede di
quantificazione del danno risarcibile, avendo la creditrice Betoncablo concorso
nella produzione del danno stesso (cfr. l’art. 1227 comma 1 del codice civile,
richiamato dall’art. 2056 del medesimo codice sulla responsabilità
extracontrattuale).
Accertata pertanto la responsabilità per
colpa dell’amministrazione e la lesione dell’affidamento maturato in capo
all’impresa aggiudicataria, occorre procedere alla liquidazione del danno,
considerando che, in caso di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio
risarcibile è limitato al c.d. interesse negativo, rappresentato dalle spese
sostenute per la trattativa infruttuosa e dalle occasioni contrattuali perdute
per la partecipazione alla trattativa stessa; in pratica i danni subiti per la
partecipazione ad una trattativa inutile.
Da ciò consegue – e sul punto sia
consentito un rinvio ulteriore alla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n.
5/2018 – la necessità che “il privato provi sia il danno-evento (la lesione
della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le
perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente
condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta
scorretta che si imputa all'amministrazione”.
L’onere della prova della misura del danno
è quindi a carico esclusivo della parte ricorrente/danneggiata.
2.2 Ciò premesso, alla liquidazione del
danno suddetto si procederà con le modalità di cui all’art. 34, comma 4, del
codice del processo amministrativo (c.p.a.).
Il Comune di Senago dovrà pertanto, entro
il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla
comunicazione in via amministrativa del testo integrale della presente sentenza,
proporre alla ricorrente il pagamento di una somma, da determinarsi secondo i
seguenti criteri.
a) Con riguardo al danno emergente (spese
per la partecipazione alla procedura), l’esponente nella propria offerta (cfr.
il doc. 15 del resistente) ha stimato costi per euro 56.000,00, cifra
confermata nel doc. 17 della ricorrente (“Tabella A” sui costi di
partecipazione alla procedura).
Per quanto concerne le spese successive
all’aggiudicazione, che la ricorrente ha riepilogato nel proprio doc. 27 (Tabella
B), reputa il Collegio che le stesse non possano essere riconosciute
integralmente, posto che secondo l’art. 183 comma 11 del codice la stipulazione
del contratto può avvenire solo a seguito della positiva conclusione della
procedura di approvazione del progetto definitivo.
Nel caso di specie, come sopra
evidenziato, il progetto definitivo (cfr. i documenti 9 e 10 del resistente),
non è stato approvato a fronte del parere negativo di ATS Milano, sicché le
spese sostenute da Betoncablo successivamente all’aggiudicazione ed in attesa
dell’approvazione del progetto definitivo sono state sostenute per così dire a
rischio e pericolo della stessa Betoncablo.
A ciò si aggiunga, come già esposto al
pregresso punto 2.1, che l’esponente, non effettuando le necessarie verifiche,
non si è avveduta della violazione delle distanze cimiteriali ed ha così
concorso a cagionare il danno, per cui anche sotto tale profilo non devono
essere risarcite le spese indicate nella Tabella B.
L’entità del danno emergente non può
quindi che determinarsi in base alla nota di Betoncablo costituente il doc. 15
del resistente.
b) Per quanto concerne il lucro cessante,
costituito dalle occasioni contrattuali perdute a causa del coinvolgimento in
trattative infruttuose, preme ricordare che la prova delle medesime deve essere
assolta quanto meno “attraverso l'allegazione di proposte contrattuali sfumate
a causa dell'impegno richiesto dalla partecipazione alla gara successivamente
annullata” (così TAR Campania, Napoli, sez. V, 1.2.2016, n. 607; si veda anche
la giurisprudenza richiamata nella citata sentenza).
Betoncablo ha prodotto invece una serie di
bandi di gare indette da vari Comuni, in particolare quelli di Oleggio,
Inveruno, Castellaneta, Chivasso, Cavaria con Premezzo e Morciano di Romagna
(cfr. i documenti da 42 a 58 della ricorrente).
Di fronte alle contestazioni sulla
rilevanza di tali documenti sollevate dalla difesa comunale – per la quale non
vi è neppure un principio di prova che Betoncablo non avrebbe ottenuto gli
affidamenti nei suddetti Comuni per effetto della partecipazione alla procedura
a Senago – la difesa ricorrente replica sostenendo che, proprio a causa della
partecipazione alla procedura di gara indetta dal resistente, Betoncablo
avrebbe azzerato la sua disponibilità di capitale proprio, vedendosi così
preclusa la possibilità di partecipazione ad altre gare.
Tale tesi, peraltro contestata dal
resistente, appare però discutibile, visto che in mancanza di capitale proprio
la società avrebbe potuto far ricorso a capitale preso a prestito,
presumibilmente dal circuito bancario; ancor prima, la ricorrente avrebbe
dovuto fornire in causa dei sufficienti indizi che confermassero come essa
avesse seriamente considerato di partecipare alle gare di cui ha prodotto i
bandi, e avesse dovuto rinunciarvi soltanto dopo aver ragionevolmente
constatato l’incompatibilità tra il “project financing” di Senago, e il
contenuto di queste gare: certamente non è sufficiente produrre un bando per
fondarvi una richiesta risarcitoria.
Inoltre il semplice deposito in giudizio
di bandi di gara, non accompagnati da elementi univoci circa l’andamento e
l’esito delle relative procedure, non può assurgere a prova del lucro cessante
(cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6.6.2008, n. 2680, per il quale non costituisce
prova del lucro cessante «l'indizione di procedure selettive o, al più,
dichiarazioni di rinuncia alla partecipazione ad esse "per impegni in
precedenza assunti", in un periodo contestuale a quello in cui si è
consumato l'illecito in questione»).
L’importo da offrire da parte del Comune
deve quindi limitarsi al danno emergente di cui alla pregressa lettera a).
c) Sulla somma finale, come sopra
determinata, saranno aggiunti gli interessi in misura legale e la rivalutazione
monetaria, trattandosi di debito di valore e non di valuta e non applicandosi
pertanto il c.d. principio nominalistico di cui all’art. 1277 del codice
civile.
In caso di mancato accordo o di
inadempimento del medesimo, potranno essere chiesti a questo stesso Tribunale
la determinazione della somma o l’adempimento, nei modi e nelle forme di cui al
titolo I del libro IV dell’allegato 1 al c.p.a.
3. Le spese seguono la soccombenza,
seppure parziale, del Comune e sono liquidate come da dispositivo.
4. Il Collegio dispone, infine, la trasmissione
a cura della Segreteria della Sezione della presente sentenza, nonché del
fascicolo processuale alla Procura Regionale della Corte dei conti, per le
valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e per gli effetti di cui
in motivazione.
Respinge per la restante parte.
Condanna il Comune di Senago al pagamento
a favore delle ricorrente delle spese di causa, che liquida in euro 3.000,00
(tremila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura
del 15%), spese di registrazione della sentenza se dovute e onere del
contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione a cura della
Segreteria della Sezione della presente sentenza, nonché del fascicolo
processuale alla Procura regionale della Corte dei conti, per le valutazioni di
competenza.
Così deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
|
|
||
|
|
||
|
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
Giovanni Zucchini
|
Angelo Gabbricci
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
IL SEGRETARIO

