venerdì 15 febbraio 2019

COMUNICATO STAMPA BETONCABLO / AMMINISTRAZIONE DI SENAGO : PROJECT FINANCING CIMITERO


COMUNICATO STAMPA


BETONCABLO/AMMINISTRAZIONE DI SENAGO: Project Financing cimitero

La pubblicazione della sentenza  T.A.R Lombardia ha scatenato la corsa a prendersi meriti ed addossare colpe, come era prevedibile Perdendo la ragionevolezza e l’obbiettività che dovrebbe contraddistinguere chi fa politica ma oramai, la decadenza, è endemica.
Settimana scorsa, il Sindaco si è precipitato a comunicare sui social e alla stampa, che la sua Giunta avrebbe vinto il contenzioso con l’azienda Betoncablo che l’aveva chiamata in giudizio con una richiesta di risarcimento  pesante, accusando la passata amministrazione della scelta fatta con il Project Financing e prendendosi i meriti per aver bloccato l’operazione.  A questo punto, noi di Rinnovamento Democratico  per Senago abbiamo ritenuto opportuno esprimere anche le nostre considerazioni sull’accaduto.
Premesso che il T.A.R. Lombardia si è espresso sull’iter dell’atto attraverso la valutazione di documenti ufficiali, sono chiari ed evidenti le responsabilità dell’errore dal punto di vista amministrativo che devono essere imputate  alla Giunta Fois, ma dalla lettura attenta dei documenti sono evidenti anche responsabilità politiche e condivisione da parte di altri soggetti.
Cominciamo con l’affermare che NON è affatto vero che la giunta Beretta ha vinto il contenzioso, nel dispositivo del DIRITTO viene riportato: (…) “ Deve,  invece, essere esaminata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale .
2. In ordine a tale profilo di responsabilità – che trova fondamento normativo negli articoli 1337 e 1338 del codice civile – la Giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai giunta alla conclusione della piena configurabilità della pubblica amministrazione.”(…)
(…) “ 2.1 Nel caso di specie non può sottacersi che la condotta del Comune di Senago appare connotata da colpe, nel senso di negligenza e imperizia, per le ragioni che si esporranno. Il progetto preliminare di ampliamento del cimitero, oggetto della procedura di progetto, appariva sin dall’origine non rispettoso della distanza minima inderogabile di cui alla fascia di rispetto cimiteriale. La deliberazione  di Giunta Comunale n° 100 e n° 104 avevano quindi ad oggetto un piano di edificazione già viziato all’origine e la circostanza non è smentita dalla difese dell’amministrazione” (…)
Ed infine nelle conclusioni termina affermando: (…) Le spese seguono la SOCCOMBENZA, seppure parziale, del Comune e sono liquidate come da dispositivo” (…).
Crediamo che di fronte ad Atti del genere, non si possa assolutamente affermare di aver vinto la causa, sicuramente si è ridotta di molto la richiesta di risarcimento ma questo è dovuto alla semplice ma essenziale condizione che la Ditta Promotrice del progetto sapesse bene dei vincoli disattesi, non per altri motivi.
Queste considerazioni giuridiche, scritte nero su bianco dai giudici del TAR, pesano però pesantemente anche a livello politico e adesso ne spieghiamo i motivi. Le scelte della passata amministrazione furono fatte attraverso delle delibera di Giunta e non di Consiglio Comunale,   questo passaggio, fortunoso per la minoranza di allora (Lega, Forza Italia e Vivere Senago) è vero che non  coinvolge  questi ultimi dal punto di vista di un eventuale risarcimento di danno erariale, ma non li assolve da altre responsabilità.  Furono fatte ben 5 commissioni consiliari alle quali parteciparono anche tutti gli esponenti di questa maggioranza in cui si discusse e si condivise di tutto tranne che andare a verificare i presupposti tecnici che ne legittimavano l’atto, eppure ne erano a conoscenza tutti. Non solo perché, come riportato correttamente dal parere sfavorevole l’ ATS aveva già segnalato l’anomalia e la mancanza del  Piano Cimiteriale conforme ai requisiti richiesti dal R.R 6/2004 in occasione dell’approvazione del Documento di Piano del PGT dl 2014  e  con una successiva nota del 24.02.2017,ma anche perché il locale M5s aveva intrapreso una campagna di mobilitazione pubblica contro quel progetto con richieste di documentazione e risposte. Il 02 gennaio 2017 il M5s protocollò in Segreteria una richiesta di  copia del Piano Cimiteriale ( che tutti sapevano che non c’era) e  per conoscenza fu inviata a TUTTI i consiglieri comunali, non solo  ma proposero alla Commissione Urbanistica per l’assetto del Territorio di discutere la possibilità  di portare in Consiglio Comunale come punto all’ordine del giorno , la Petizione sottoscritta da molti cittadini di Senago in cui si chiedeva il ritiro delle delibere di proposta del Project Financing. L’allora Presidente della Commissione ed oggi Assessore della Giunta Beretta, Mario Milani chiese di NON portare in votazione tale argomento . Il Sindaco Beretta e la sua coalizione ha condiviso  in pieno tale tipo di progetto, sempre, fino a quando il parere perentorio e chiaro dell’ATS li ha convinti a cambiare strada per evitare il peggio.  A questo punto  sono chiare le responsabilità anche di questa Amministrazione che ha dimostrato, come la precedente, una condotta connotata da colpe, nel senso di negligenza e imperizia e scarsa capacità di svolgere il proprio ruolo di controllori, compito  richiesto in modo specifico ai consiglieri di minoranza.
Tra questi negligenti consiglieri spicca l’allora  Presidente della Commissione Urbanistica e per l’assetto del Territorio  ed attuale Assessore all’urbanistica Arch. Mario Milani, in quanto ha sposato sin dall’inizio questo tipo di progetto, lo ha condiviso e lo ha promosso pubblicamente. Ci fa specie che un professionista locale,  operante nel settore dell’urbanistica, non sapesse della mancanza del Piano regolatore Cimiteriale e non sia andato a verificare le segnalazioni che ne indicavano l’inesistenza. Invece di pontificare  il comportamento di questa amministrazione, proponente atto avverso il ricorso, dovrebbe per rispetto dei cittadini, rassegnare immediatamente le proprie dimissioni da Assessore.




                          SENTENZA TAR PER LA LOMBARDIA





Pubblicato il 11/12/2018
N. 02785/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2018, proposto da
Betoncablo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Turri e Laura Erika Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Comune di Senago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Quadri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Santa Tecla, 5; 
nei confronti
BG Edile Servizi S.r.l., non costituita in giudizio; 
per l'annullamento
in via principale, della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 20.3.2018 e della determina dirigenziale n. 243 del 16.4.2018 (docc. nn. 1 e 2), comunicate entrambe in data 16.4.2018; della nota trasmessa a mezzo pec in data 16.4.2018 (doc. n. 3); per quanto occorrer possa, della lex specialis di gara; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente nella misura che verrà determinata in corso di causa;
o, in via subordinata, per la condanna del Comune di Senago al risarcimento, a titolo di responsabilità precontrattuale, dei danni patiti da Betoncablo Spa in conseguenza della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 20.3.2018 e della conseguente determina dirigenziale n. 243 del 16.4.2018, per come saranno quantificati in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore a euro 767.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
Il Comune di Senago (MI) avviava una procedura di “project financing” finalizzata alla progettazione ed alla costruzione per l’ampliamento del cimitero comunale.
Al termine del procedimento, svolto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”), risultava aggiudicataria provvisoria della gara la società Betoncablo Spa.
Tuttavia, l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ATS, già ASL di Milano), chiamata ad esprime un parere igienico sanitario sul progetto, emetteva un parere sfavorevole, in quanto le nuove strutture cimiteriali da realizzarsi si sarebbero collocate ad una distanza minore di 50 metri dall’area adiacente, destinata ad attività produttiva in esercizio.
A fronte del citato parere negativo, la Giunta Comunale di Senago con deliberazione n. 60/2018 annullava gli atti di Giunta relativi alla procedura di finanza di progetto di cui sopra.
In seguito, attraverso la determinazione dirigenziale n. 243/2018, erano annullati gli altri atti di gara di competenza dirigenziale.
Betoncablo proponeva di conseguenza il ricorso in epigrafe, con domanda di annullamento e di risarcimento del danno, anche a titolo di responsabilità precontrattuale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Senago, concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 22.11.2018, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1 Con il primo motivo del ricorso, l’esponente chiede l’annullamento degli atti impugnati per la presunta violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela.
La doglianza è infondata.
L’annullamento in autotutela dei provvedimenti di Giunta e dirigenziali relativi alla procedura di finanza di progetto (cfr. i documenti 1 e 2 della ricorrente), era disposto alla luce del parere negativo dell’ATS di Milano, la quale evidenziava che le nuove strutture cimiteriali non avrebbero rispettato la distanza minima (50 metri), dall’area adiacente, destinata allo svolgimento di attività produttive tuttora in esercizio (cfr. per il parere il doc. 16 della ricorrente).
L’ATS rilevava altresì che il Comune non aveva ancora adottato il Piano Cimiteriale conforme a quanto richiesto dal regolamento della Regione Lombardia (RR) n. 6/2004, nonostante le pregresse sollecitazioni.
In pratica, l’autorità preposta al controllo sanitario evidenziava la mancata osservanza della fascia di rispetto cimiteriale di cui all’art. 338 del RD n. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi sanitarie), che prevede un limite di 200 metri, eccezionalmente riducibile a 50 metri (la norma statale è praticamente riprodotta nell’art. 8 del regolamento regionale n. 6/2004).
Orbene, la stessa ricorrente ammette che il Comune le aveva dato notizia del parere negativo dell’ATS, rilevando la necessità di una attenta valutazione della questione (cfr. il doc. 12 della ricorrente).
Il parere era poi trasmesso all’esponente, in risposta ad una sua specifica richiesta (cfr. i documenti 13 e 14 della ricorrente).
A fronte della lettura del parere, Betoncablo inviava una diffida al Comune, prendendo espressamente posizione sulle questioni sollevate dall’ATS, reputandole non ostative alla sottoscrizione della convenzione e comunque imputabili alla sola amministrazione (cfr. il doc. 15 della ricorrente).
Ciò premesso, l’esponente non può lamentare l’omesso invio dell’avviso di avvio del procedimento, posto che la stessa era perfettamente a conoscenza del parere dell’ATS e che sullo stesso aveva anche interloquito con l’amministrazione.
La giurisprudenza, come noto, ammette che la conoscenza del procedimento possa essere acquisita anche mediante atti diversi dalla formale comunicazione ex art. 7 della legge 241/1990 (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 17.8.2017, n. 4027).
Si conferma, quindi, il rigetto del primo mezzo.
1.2 Nel secondo motivo è lamentata la violazione delle norme sull’autotutela amministrativa, sostenendosi che non potrebbero essere ravvisati i presupposti di legge per l’annullamento dell’intera operazione di finanza di progetto.
Anche tale censura è priva di pregio: l’ATS ha rilevato l’inosservanza della fascia di rispetto cimiteriale quale conseguenza della realizzazione dell’ampliamento della struttura cimiteriale e tale circostanza (violazione delle distanze minime) non è contestata in fatto.
Orbene, il rispetto delle distanze minime fra il cimitero e le opere vicine è assolutamente vincolante e la fascia di rispetto cimiteriale non può essere derogata se non per le peculiari ed eccezionali ragioni di cui al citato art. 338, non rinvenibili però nel caso di specie.
L’obbligo dell’osservanza della fascia di rispetto obbedisce a superiori interessi generali di tutela della salute e dell’igiene pubblica – oltre che di “pietas” verso i defunti – interessi che appaiono senza dubbio prevalenti su quello vantato dall’esponente all’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero, senza contare – nel caso di specie – anche l’interesse dei vicini alla prosecuzione dell’attività produttiva svolta da tempo nell’adiacenza del cimitero (sulla natura inderogabile del vincolo cimiteriale e sulla pluralità di interessi dallo stesso tutelati, si vedano, fra le più recenti: Consiglio di Stato, sez. IV, 23.4.2018, n. 2407 e 13.12.2017, n. 5873).
In conclusione, deve rigettarsi anche il secondo motivo e quindi l’intera domanda di annullamento proposta con il ricorso.
Parimenti risulta infondata la domanda di risarcimento del danno conseguente all’annullamento.
Deve, invece, essere esaminata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
2. In ordine a tale ultimo profilo di responsabilità – che trova fondamento normativo negli articoli 1337 e 1338 del codice civile – la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai giunta alla conclusione della piena configurabilità della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, la quale è tenuta a rispettare non solo le norme di diritto pubblico che presiedono alla propria attività autoritativa, ma anche quelle dell’ordinamento civile sul comportamento seconda buona fede anche nel corso delle trattative volte alla stipulazione di un contratto (si veda sul punto la fondamentale pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 5/2018).
Anche nelle procedure di evidenza pubblica trova spazio l’obbligo di comportamento secondo buona fede, per tutto lo svolgimento della procedura, e la violazione dell’obbligo può far sorgere una responsabilità risarcitoria anche in presenza di atti amministrativi legittimi (cfr. ancora la citata sentenza della Plenaria).
2.1 Nel caso di specie non può sottacersi che la condotta del Comune di Senago appare connotata da colpa, nel senso di negligenza e imperizia, per le ragioni che si esporranno.
Il progetto preliminare di ampliamento del cimitero, oggetto della procedura di finanza di progetto, appariva sin dall’origine non rispettoso della distanza minima inderogabile di cui alla fascia di rispetto cimiteriale.
Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 e n. 104 del 2016 (cfr. i documenti 4 e 5 della ricorrente), avevano quindi ad oggetto un piano di edificazione già viziato all’origine e la circostanza non è smentita dalla difese dell’amministrazione, la quale evidenzia invece che il progetto preliminare deve essere attribuito al promotore del “project financing”, vale a dire la società BG Edile Servizi Srl (cfr. anche il provvedimento impugnato, doc. 1 della ricorrente).
Tuttavia, il progetto del promotore è stato esaminato ed accettato dai competenti uffici comunali, che lo hanno validato – ai sensi dell’art. 26, comma 8, del codice – con nota a firma del responsabile del servizio tecnico comunale e del responsabile del procedimento (cfr. il doc. “4 e” della ricorrente, pagine 77 e seguenti).
Il Comune ha così accettato e fatto proprio il progetto preliminare del promotore senza chiedere alcun parere preventivo all’autorità di controllo sanitario (ATS), e senza avvedersi che la nuova struttura non avrebbe osservato la fascia di rispetto cimiteriale.
La condotta dell’amministrazione non appare quindi rispettosa delle regole di diligenza media – o ordinaria – che ciascuno dovrebbe porre nel compimento dei propri atti giuridici (cfr. l’art. 1176 comma 1 del codice civile).
Il difensore del Comune evidenzia a tale proposito che anche l’esponente non dovrebbe andare esente da responsabilità, non avendo opportunamente verificato il progetto preliminare e avendo quindi presentato una proposta tecnica sostanzialmente erronea, non essendosi avveduta dell’esistenza del vincolo cimiteriale inderogabile (cfr. il doc. 7 del resistente, vale a dire l’offerta tecnica di Betoncablo, che al punto 2.3 pag. 4/10, attesta il rispetto del vincolo cimiteriale ed anche il progetto definitivo dell’aggiudicataria, doc. 10 del resistente, pag. 4/10, sempre sul vincolo citato).
L’esponente, si aggiunge nelle difese comunali, è un operatrice professionale nel campo delle costruzioni e ben avrebbe potuto avvedersi dell’errore di progettazione preliminare di cui è causa.
Sul punto, reputa il Collegio che tale circostanza abbia certo rilevanza ma che non escluda però la responsabilità dell’amministrazione, assumendo semmai un ruolo specifico in sede di quantificazione del danno risarcibile, avendo la creditrice Betoncablo concorso nella produzione del danno stesso (cfr. l’art. 1227 comma 1 del codice civile, richiamato dall’art. 2056 del medesimo codice sulla responsabilità extracontrattuale).
Accertata pertanto la responsabilità per colpa dell’amministrazione e la lesione dell’affidamento maturato in capo all’impresa aggiudicataria, occorre procedere alla liquidazione del danno, considerando che, in caso di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è limitato al c.d. interesse negativo, rappresentato dalle spese sostenute per la trattativa infruttuosa e dalle occasioni contrattuali perdute per la partecipazione alla trattativa stessa; in pratica i danni subiti per la partecipazione ad una trattativa inutile.
Da ciò consegue – e sul punto sia consentito un rinvio ulteriore alla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5/2018 – la necessità che “il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione”.
L’onere della prova della misura del danno è quindi a carico esclusivo della parte ricorrente/danneggiata.
2.2 Ciò premesso, alla liquidazione del danno suddetto si procederà con le modalità di cui all’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo (c.p.a.).
Il Comune di Senago dovrà pertanto, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del testo integrale della presente sentenza, proporre alla ricorrente il pagamento di una somma, da determinarsi secondo i seguenti criteri.
a) Con riguardo al danno emergente (spese per la partecipazione alla procedura), l’esponente nella propria offerta (cfr. il doc. 15 del resistente) ha stimato costi per euro 56.000,00, cifra confermata nel doc. 17 della ricorrente (“Tabella A” sui costi di partecipazione alla procedura).
Per quanto concerne le spese successive all’aggiudicazione, che la ricorrente ha riepilogato nel proprio doc. 27 (Tabella B), reputa il Collegio che le stesse non possano essere riconosciute integralmente, posto che secondo l’art. 183 comma 11 del codice la stipulazione del contratto può avvenire solo a seguito della positiva conclusione della procedura di approvazione del progetto definitivo.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il progetto definitivo (cfr. i documenti 9 e 10 del resistente), non è stato approvato a fronte del parere negativo di ATS Milano, sicché le spese sostenute da Betoncablo successivamente all’aggiudicazione ed in attesa dell’approvazione del progetto definitivo sono state sostenute per così dire a rischio e pericolo della stessa Betoncablo.
A ciò si aggiunga, come già esposto al pregresso punto 2.1, che l’esponente, non effettuando le necessarie verifiche, non si è avveduta della violazione delle distanze cimiteriali ed ha così concorso a cagionare il danno, per cui anche sotto tale profilo non devono essere risarcite le spese indicate nella Tabella B.
L’entità del danno emergente non può quindi che determinarsi in base alla nota di Betoncablo costituente il doc. 15 del resistente.
b) Per quanto concerne il lucro cessante, costituito dalle occasioni contrattuali perdute a causa del coinvolgimento in trattative infruttuose, preme ricordare che la prova delle medesime deve essere assolta quanto meno “attraverso l'allegazione di proposte contrattuali sfumate a causa dell'impegno richiesto dalla partecipazione alla gara successivamente annullata” (così TAR Campania, Napoli, sez. V, 1.2.2016, n. 607; si veda anche la giurisprudenza richiamata nella citata sentenza).
Betoncablo ha prodotto invece una serie di bandi di gare indette da vari Comuni, in particolare quelli di Oleggio, Inveruno, Castellaneta, Chivasso, Cavaria con Premezzo e Morciano di Romagna (cfr. i documenti da 42 a 58 della ricorrente).
Di fronte alle contestazioni sulla rilevanza di tali documenti sollevate dalla difesa comunale – per la quale non vi è neppure un principio di prova che Betoncablo non avrebbe ottenuto gli affidamenti nei suddetti Comuni per effetto della partecipazione alla procedura a Senago – la difesa ricorrente replica sostenendo che, proprio a causa della partecipazione alla procedura di gara indetta dal resistente, Betoncablo avrebbe azzerato la sua disponibilità di capitale proprio, vedendosi così preclusa la possibilità di partecipazione ad altre gare.
Tale tesi, peraltro contestata dal resistente, appare però discutibile, visto che in mancanza di capitale proprio la società avrebbe potuto far ricorso a capitale preso a prestito, presumibilmente dal circuito bancario; ancor prima, la ricorrente avrebbe dovuto fornire in causa dei sufficienti indizi che confermassero come essa avesse seriamente considerato di partecipare alle gare di cui ha prodotto i bandi, e avesse dovuto rinunciarvi soltanto dopo aver ragionevolmente constatato l’incompatibilità tra il “project financing” di Senago, e il contenuto di queste gare: certamente non è sufficiente produrre un bando per fondarvi una richiesta risarcitoria.
Inoltre il semplice deposito in giudizio di bandi di gara, non accompagnati da elementi univoci circa l’andamento e l’esito delle relative procedure, non può assurgere a prova del lucro cessante (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6.6.2008, n. 2680, per il quale non costituisce prova del lucro cessante «l'indizione di procedure selettive o, al più, dichiarazioni di rinuncia alla partecipazione ad esse "per impegni in precedenza assunti", in un periodo contestuale a quello in cui si è consumato l'illecito in questione»).
L’importo da offrire da parte del Comune deve quindi limitarsi al danno emergente di cui alla pregressa lettera a).
c) Sulla somma finale, come sopra determinata, saranno aggiunti gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e non di valuta e non applicandosi pertanto il c.d. principio nominalistico di cui all’art. 1277 del codice civile.
In caso di mancato accordo o di inadempimento del medesimo, potranno essere chiesti a questo stesso Tribunale la determinazione della somma o l’adempimento, nei modi e nelle forme di cui al titolo I del libro IV dell’allegato 1 al c.p.a.
3. Le spese seguono la soccombenza, seppure parziale, del Comune e sono liquidate come da dispositivo.
4. Il Collegio dispone, infine, la trasmissione a cura della Segreteria della Sezione della presente sentenza, nonché del fascicolo processuale alla Procura Regionale della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Respinge per la restante parte.
Condanna il Comune di Senago al pagamento a favore delle ricorrente delle spese di causa, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%), spese di registrazione della sentenza se dovute e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione a cura della Segreteria della Sezione della presente sentenza, nonché del fascicolo processuale alla Procura regionale della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanni Zucchini
Angelo Gabbricci





IL SEGRETARIO