giovedì 14 luglio 2016

REFERENDUM ECCO PERCHE' VOTO NO



Referendum, ecco perché voterò no! (parte prima)

Giusto il tempo per i segretari  dei partiti politici di metabolizzare le recenti  elezioni amministrative con una provvidenziale vacanza estiva che, al rientro nelle città e nella ripresa dell’attività politica di fine agosto, gli italiani saranno impegnati nella decisione epocale di dare un significato all’imminente Referendum costituzionale di ottobre. La materia  è di quello tosta e i supporter  delle due fazioni , emuli delle italiche storie dei Montecchi e Capuleti, dei Guelfi e dei Ghibellini sono già scesi in campo con argomenti a favore del SI e del NO.  A dire il vero la propaganda, ma soprattutto la contropropaganda, è già cominciata da qualche mese, il tentativo è quello di creare confusione negli italiani tirando in ballo argomenti pretestuosi e insipienti che nulla hanno a che vedere con  la reale portata della nuova legge che andremo ad approvare o meno. Per quanto compete alle mie modeste capacità intellettive e appeal politico nella comunità senaghese, provo a cimentarmi nell’analisi del testo e nell’esprimere il mio parere finale con la speranza che tutto ciò che andrò a scrivere da qui in poi  possa essere di aiuto per  i nostri concittadini, almeno quelli che sanno leggere e scrivere.

La Riforma Costituzionale targata Firenze, del duo dei presunti rinnovatori Renzi-Boschi, viene presentata e  proposta dai promotori come la grande “svolta” capace di ridurre i costi  e i tempi di approvazione da parte del Parlamento delle nuove leggi e/o provvedimenti. Tuttavia, costoro, uniti ai sostenitori del SI, non entrano mai nel merito di tale legge ed evitano accuratamente di illustrarne la reale struttura normativa la quale, in moltissimi punti, penalizza fortemente i  cittadini e la democrazia.  Grazie alla lettura di numerosi articoli proposti dai affermati Giuristi, Costituzionalisti e Professori Universitari, anche se non senza difficoltà, mi hanno permesso di trovare gli strumenti e il metodo di analisi  del testo di riforma.

La chiave di lettura è di avvalersi  di due documenti fondamentali: la sentenza della Corte Costituzionale n°1/2014 e il testo della nuova legge elettorale denominata Italicum. Grazie a tali supporti si riesce a comprendere, da un lato la volontà politica di vanificare il  magnifico contenuto della predetta sentenza, dall’altro la portata dirompente per la democrazia e per i cittadini-elettori dell’interazione tra l’Italicum e la  Riforma. Ciò premesso, vengo a segnalare due gravi offese che quest’ultima  produce a discapito  della sentenza n°1/2014 con l’impegno di affrontare altri argomenti, sempre importanti, in un successivo articolo.

La sentenza sopra citata ha avuto l’importanza di sancire due principi fondamentali, il primo l’incostituzionalità del Porcellum i cui contenuti, purtroppo, risultano reiterati nell’Italicum: capilista bloccati, candidature multiple, inesistenza della soglia minima al ballottaggio ed altro.. sia (e di questo si legge davvero poco) dall’aver attribuito , a ogni cittadino, la possibilità di invocare in via incidentale, la Corte Costituzionale , affinché si esprima sull’eventuale illegittimità delle leggi elettorali. Sicuramente in pochi sanno che prima di tale sentenza il giudizio su tale tipologia di legge spettava  esclusivamente al Parlamento laddove l’art. 66 della Costituzione gli assegnava, e ancora oggi gli assegna, una sorte di “giurisdizione riservata” in materia di elezione di deputati e senatori. Il deliberato della Corte Costituzionale n° 1/2014  attenua tale riserva, ha stabilito infatti, che non esistono zone franche di insindacabilità costituzionale poiché tutte le leggi, comprese quelle elettorali devono poter subire il controllo di legittimità anche su iniziativa di un singolo cittadino. In parole povere e sottolineo l’importante elemento di democrazia, la sentenza n°1/2014  ha messo chiunque nelle condizioni di rilevare un elemento di illegittimità nelle leggi elettorali e chiedere ad un giudice di inoltrarlo o meno alla Corte Costituzionale.

Il Duo Renzi-Boschi, , ha pensato bene di osteggiare tale principio sancito, introducendo nella riforma una norma, scopiazzata dal sistema francese, in cui si enuncia la facoltà del Parlamento di richiedere alla Corte una sentenza  (non un parere ) di legittimità costituzionale della legge elettorale prima della sua promulgazione  . Sono evidenti gli  sgarbi istituzionali provocati da questa scelta innovativa e gli esperti della materia ne sottolineano alcuni, per difficoltà e  pesantezza degli argomenti  ne cito soltanto alcuni: 1) si mortifica il potere del capo dello Stato di rinviare alle Camere l’eventuale legge ritenuta scorretta, perché ciò sconfesserebbe il pronunciamento preventivo della Corte: sarebbe assai strano di  decidere di non  firmare una legge di fatto già approvata dalla Consulta; 2) si introduce uno strumento giurisdizionale , appunto la sentenza della Corte, in un percorso ancora tutto politico, quale è quello  di formazione parlamentare di una futura norma , realizzando così il caso unicum   in cui, un progetto di legge non ancora promulgato e quindi ancora “atto politico”, venga preventivamente sindacato con una sentenza, ossia con qualcosa che non appartiene all’almanacco del potere legislativo ma a quello giudiziario; 3) si snatura ogni portata di valenza sociale di  ogni norma di legge la quale, al pari delle parole che quotidianamente utilizziamo per comunicare, può essere considerato un organismo di natura vivente che assorbe e rilascia effetti, talvolta imprevedibili, solo a seguito della sua entrata in funzione. E’ chiaro a tutti che questo vale anche per le leggi elettorali le quali, una volta in vigore , possono registrare modifiche ed effetti pratici, deleteri, vedi “Porcellum” invisibili prima dell’approvazione. In parole povere cosa significa tutto questo? Semplicemente che ai cittadini, ai quali la sentenza n°1/2014 aveva confermato la possibilità di intervenire per segnalare le eventuali, ciò che ritiene storture della legge elettorale, non potrà più farlo perché il giudizio in anticipo, voluto dalla riforma Renzi-Boschi  elimina l’ipotesi di provocarne un altro in un momento successivo. E’ del tutto evidente, infatti, che la Consulta in presenza di un pronunciamento preventivo favorevole, difficilmente smentirà se stessa emettendo un altro di segno diametralmente opposto. 

Ma non è tutto, si è detto all’inizio che le offese dalla predetta sentenza sono almeno due. la prima è stata già enunciato, la   seconda invece  attiene all’inosservanza da parte della nuova legge di riforma, della conclamata incostituzionalità dell’elezione indiretta  dei rappresentanti del popolo. La n°1/2014 lo ribadisce con argomenti forti e con dovizia di particolari, nel momento in cui precisa: “che il suffragio per l’elezione dei deputati e dei senatori è diretto (art. 56 e 58) che il voto è personale e libero (art. 48) che si riconosce al popolo il diritto alla scelta del corpo legislativo. Tutto questo , purtroppo, almeno per quanto riguarda l’elezione del “nuovo Senato”, viene spazzato via in un solo secondo difatti, i nuovi senatori, si auto- sceglieranno fra coloro che in quel momento occuperanno gli scranni di consiglieri regionali o Sindaco.  Tutto ciò avverrà senza voto di preferenza ma attraverso il solito insopportabile e consolidato malcostume sistema delle liste bloccate il quale, ovviamente, non ha nulla a che vedere con la tanto acclamata “… conformità alle scelte espresse dagli elettori…” 

E infine, visto che noi cittadini-elettori non avremo nessuna voce in capitolo, chiediamoci: con quali criteri selettivi verranno messi in lista-bloccata i fortunati neosenatori? Personalmente non vorrei ritrovarmi  qualche personaggio attenzionato dalla magistratura il quale, senza rappresentare la nazione e forte di una proclamazione da parte dei governatori delle Regioni, potrà godere di una comodissima , provvidenziale e vergognosa immunità parlamentare.

 

Fine prima parte.

 

 



 

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